LE LISTE ELETTORALI SI PRESENTANO TRA IL 9 ED IL 10 MARZO
(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Con lo scioglimento delle Camere e la
fissazione della data delle elezioni per il 13 e 14 aprile parte
la procedura elettorale. Ecco la scansione dei tempi e degli
adempimenti:
I SIMBOLI: Devono essere depositati al Viminale dai
rappresentanti dei partiti tra la mattina del
quarantaquattresimo e le 16 quarantaduesimo giorno prima del
voto: dunque TRA VENERDI' 29 FEBBRAIO e DOMENICA 2 MARZO.
LE LISTE DI CANDIDATI: Le liste vanno presentate tra la
mattina di SABATO 9 MARZO e le 20 di DOMENICA 10. Ogni lista e'
composta da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e
non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
elettorale cui si riferisce.
LE FIRME: Le liste devono essere sottoscritte da un numero
variabile di elettori, a seconda dell'ampiezza demografica di
ogni singola circoscrizione. Per la presentazione delle liste
alla CAMERA servono, in particolare: almeno 1.500 firme nei
comuni fino a 500mila abitanti, almeno 2.500 in quelli fino ad
un milione di abitanti e almeno 4.000 nei comuni con oltre un
milione di abitanti.
Per il SENATO le firme occorrenti sono almeno 1.000 nei
comuni fino a 500mila abitanti, almeno 1.750 in quelli fino ad
un milione di abitanti e almeno 3.500 nei comuni con piu' di un
milione di abitanti. Tuttavia, in questa tornata elettorale, che
si tiene oltre 120 giorni prima la scadenza naturale della
legislatura, il numero di firme necessarie alla presentazione
della lista viene ridotto alla meta'.
La raccolta delle firme non e' richiesta: per i partiti
costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi; per i partiti collegati in coalizione,
con almeno due partiti costituiti in gruppi parlamentari e che
abbiano ottenuto come un minimo un seggio alle ultime elezioni
europee con un simbolo identico a quello depositato; per i
partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute
che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni
politiche.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
candidati. La raccolta delle firme puo' avvenire esclusivamente
nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la
presentazione delle candidature.
I SONDAGGI: Ne e' vietata la diffusione da SABATO 29 MARZO,
ovvero nei 15 giorni che precedono il voto. Dalla data di
convocazione dei comizi elettorali la legge vieta a tutte le
pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di
comunicazione, compresa quella relativa all'attivita'
istituzionale dell'ente. Non rientrano, invece, nel divieto le
attivita' di comunicazione istituzionale effettuate in forma
impersonale ed indispensabili per assolvere con efficacia le
funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.
I COMIZI E LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE: Si possono
tenere da VENERDI' 14 MARZO, ovvero a partire dal trentesimo
giorno antecedente la data delle elezioni; sono invece vietati
nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la consultazione
elettorale.
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