Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Se la targa dell'automobile e'
illeggibile in quanto "priva delle caratteristiche di rifrangenza"
scatta il fermo amministrativo. Lo ricorda la Cassazione nel
confermare la sanzione amministrativa nei confronti di Andrea M., un
automobilista di Belluno nei confronti del quale la prefettura aveva
disposto il fermo del veicolo in quanto la targa era appunto
illeggibile. Secondo il giudice di Pace di Belluno il fermo era una
misura eccessiva.
Di diverso avviso e' stata la Suprema Corte che ha sottolineato
come "il fermo amministrativo e' previsto non soltanto nel caso di
targhe contraffatte, ma anche quando le targhe siano prive delle
caratteristiche rifrangenti perche' usurate". In questo modo, la
Cassazione (sentenza 2214) ha accolto il ricorso della Prefettura di
Belluno che si era opposta alla restituzione del veicolo
all'automobilista disposta dal giudice di pace.
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